La nuova direttiva europea sulle acque potabili richiede l'analisi delle legionelle

La nuova direttiva UE 2020/2184 emanata dal parlamento europeo il 16/12/2020 ha aggiunto la concentrazione di Legionella tra i parametri che dovranno essere determinati per valutare la qualità delle acque potabili.

Secondo la nuova direttiva il rischio legionellosi è connesso alle reti di distribuzione degli edifici (“sistemi di distribuzione domestici”). Non si possono esaminare le acque che escono da tutte le utenze di queste reti: si dovrà quindi fare una valutazione dei rischi connessi ad ogni singola rete, concentrando l’attenzione sui “locali prioritari”, e quindi su strutture sanitarie, ricettive, scuole, pubblici esercizi.

Nelle acque fornite da tali strutture viene posto un limite per la Legionella pari a 1000 UFC/l.

La nuova direttiva dovrà essere recepita dai paesi europei entro due anni (e quindi entro il 16/12/2022). Questo documento ribadisce la necessità che tutte le strutture che erogano acqua potabile al pubblico si dotino di un protocollo di prevenzione delle legionellosi.

Sotto un estratto della direttiva con le sezioni dedicate alla legionella

Per informazioni sul controllo del rischio Legionella in ambito industriale o civile contatta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

  • Considerazione n°5: “Nel 2017 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l’Europa, ha condotto un esame approfondito dell’elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattare tale elenco alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta opportuno controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella e aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici”
  • Considerazione n° 15: “…è opportuno introdurre un approccio generalizzato alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio (…) Tale approccio basato sul rischio dovrebbe comportare tre elementi. Primo, l’individuazione dei pericoli associati ai bacini idrografici per i punti di estrazione (…) Secondo, la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il monitoraggio ai principali rischi e adottare le misure necessarie per gestire i rischi individuati nella catena di approvvigionamento (…) Terzo, una valutazione dei potenziali rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi ai sistemi di distribuzione domestici («valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici»)”
  • Considerazione n° 19: “la qualità dell’acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dai sistemi di distribuzione domestici. L’OMS rileva che, nell’Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell’acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario (…) si tratta di un rischio chiaramente collegato al sistema di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi della distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema (…) La valutazione del rischio della distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l’altro, in un più attento monitoraggio dei locali prioritari, quali individuati dagli Stati membri come ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l’infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi.
  • Articolo 10 -Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici
  1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. Tale valutazione del rischio comprendente gli elementi seguenti:

a) un’analisi generale dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano; tale analisi generale non comporta un’analisi dei singoli beni immobili; e

b) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana durante l’analisi generale effettuata in conformità della lettera a).

Per quanto concerne la Legionella o il piombo, gli Stati membri possono decidere di incentrare il controllo di cui alla lettera b) del primo comma sui locali prioritari.

  1. Gli Stati membri che concludono, sulla base dell’analisi generale effettuata a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), che esiste un rischio per la salute umana derivante dai sistemi di distribuzione domestici o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell’allegato I, parte D, non sono rispettati, provvedono affinché siano prese misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D.

Per quanto concerne la Legionella, tali misure sono indirizzate quantomeno ai locali prioritari

  1. Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica in tutti i sistemi di distribuzione domestici, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:

e) per quanto concerne la Legionella, assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione — proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare l’insorgere di eventuali epidemie